1. Obbligo di tracciabilità per la deducibilità degli omaggi (dal 1° gennaio 2025)
L’art. 108, c. 2, TUIR (modificato dalla L. 207/2024) stabilisce che le spese per omaggi e rappresentanza sono deducibili solo se pagate con mezzi tracciabili.
Sono considerati mezzi idonei:
- bonifici bancari/postali;
- carte di debito, credito, prepagate;
- strumenti elettronici ex art. 23 D.Lgs. 241/1997 (es. PayPal, Satispay, Apple/Google Pay);
- assegni bancari o circolari.
Gli omaggi pagati in contanti non sono più deducibili, a prescindere da valore e natura.
L’obbligo vale anche per acquisti all’estero.
2. Regole generali di deducibilità: soglia dei 50 euro invariata
Restano valide le regole ordinarie:
- omaggi con valore unitario ≤ 50 €: deducibilità integrale;
- omaggi con valore > 50 €: spese di rappresentanza, deducibili nei limiti dell’art. 108 TUIR e secondo Circolare AdE 34/E/2009.
Spesa di rappresentanza è una spesa erogata a titolo gratuito da un’azienda con finalità di pubblicità o pubbliche relazioni.
3. Omaggi autoprodotti: valore normale e costo di produzione
Per i beni autoprodotti occorre distinguere:
- Valore normale (art. 9 TUIR): serve per verificare il superamento della soglia dei 50 €.
- Costo di produzione: è la base su cui calcolare la deduzione.
4. Omaggi ai dipendenti: disciplina autonoma
Gli omaggi ai dipendenti seguono l’art. 95, c. 1, TUIR:
- non si applica il limite dei 50 €;
- non si applica l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti.

