Studio Associato Bassi Avanzini

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili

OMAGGI 2025

1. Obbligo di tracciabilità per la deducibilità degli omaggi (dal 1° gennaio 2025)

L’art. 108, c. 2, TUIR (modificato dalla L. 207/2024) stabilisce che le spese per omaggi e rappresentanza sono deducibili solo se pagate con mezzi tracciabili.
Sono considerati mezzi idonei:

  • bonifici bancari/postali;
  • carte di debito, credito, prepagate;
  • strumenti elettronici ex art. 23 D.Lgs. 241/1997 (es. PayPal, Satispay, Apple/Google Pay);
  • assegni bancari o circolari.

Gli omaggi pagati in contanti non sono più deducibili, a prescindere da valore e natura.
L’obbligo vale anche per acquisti all’estero.

2. Regole generali di deducibilità: soglia dei 50 euro invariata

Restano valide le regole ordinarie:

  • omaggi con valore unitario ≤ 50 €: deducibilità integrale;
  • omaggi con valore > 50 €: spese di rappresentanza, deducibili nei limiti dell’art. 108 TUIR e secondo Circolare AdE 34/E/2009.

Spesa di rappresentanza è una spesa erogata a titolo gratuito da un’azienda con finalità di pubblicità o pubbliche relazioni.

3. Omaggi autoprodotti: valore normale e costo di produzione

Per i beni autoprodotti occorre distinguere:

  1. Valore normale (art. 9 TUIR): serve per verificare il superamento della soglia dei 50 €.
  2. Costo di produzione: è la base su cui calcolare la deduzione.

4. Omaggi ai dipendenti: disciplina autonoma

Gli omaggi ai dipendenti seguono l’art. 95, c. 1, TUIR:

  • non si applica il limite dei 50 €;
  • non si applica l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti.